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La legislazione spagnola ed europea

La legislazione attualmente in vigore in Spagna, le legge 14/2006 del 26 maggio, sulle tecniche di riproduzione umana assistita, menifesta il totale anonimato dei gameti in modo che la sua identità non venga mai rivelata.

La legislazione attualmente in vigore in Spagna, le legge 14/2006 del 26 maggio, sulle tecniche di riproduzione umana assistita, menifesta il totale anonimato dei gameti in modo che la sua identità non venga mai rivelata. La donazione viene intesa come un’ azione altruista per la quale si rinuncia a qualsiasi tipo di reclamazione riguardo la paternità.

Inoltre, il testo legale esprime il fatto che il figlio nato a seguito di trattamenti di riproduzione con gameti donati (donazione di sperma, ovociti e di embrioni), è a tutti gli effetti legali figlio della coppia che si è sottomessa al trattamento.

Potete scaricasrvi qui la legge completa 14/2006

L’attuale legislazione spagnola, permette realizzare trattamenti di riproduzione che non possono venire eseguiti in molti altri paesi. I principali sono:

Legislazioni europee nella Riproduzione Assistita Maternità da single Donazione del seme Donazione di ovociti Anonimato del donante Diagnóstico preimplantacional Adopción de embriones Fecundación post mortem Selezione del sesso
FRANCIA No No
GERMANIA No No No No No No
ITALIA No No No No
INGHILTERRA Si No No Sí*
SPAGNA Sí*
SVIZZERA No No No No No No
IRLANDA No Non legiferato No
OLANDA No No
NORVEGIA No Sí** No No
DANIMARCA No Sí*** No No

*Solo in caso di malatie ereditarie ligate al sesso.

** PGT-M; Solo in caso di approvazione del comitato medico / PGT-A: No

*** PGT-A; Solo in caso di approvazione del comitato medico

La nostra ampia esperienza in questi trattamenti vi permette di contare su eccellenti risultati.

Articolo 11. Crioconservazione di gameti e pre-embrioni.

3. I pre-emebrioni eccedenti dopo la realizzazione delle tecniche di fecondazione In Vitro che non sono stati trasferiti alla donna in un ciclo riproduttivo potranno essere crioconservati nelle banche ad esso autorizzate. La crioconservazione di ovociti, del tessuto ovarico e dei pre-embrioni restanti si potrà prolungare fino al momento in cui si consideri da parte dei responsabili medici, con l’apporvazione favorevole di specialisti indipendenti al centro corrispondente, che la ricevente non compie i requisiti clinicamente adeguati per la realizzazione della tecnica di riproduzione assistita.

6.Il consenso per destinare i pre-embrioni o gameti crioconservati uno dei destini indicati potrà esser modificato in qualsiasi momento previo alla sua realizzazione.

Nel caso dei pre-embrioni, ogni due anni, come minimo, verrà sollicitato alla paziente o alla coppia progenitrice il rinnovo o modifica del consenso previamente firmato. Se durante due rinnovi consecutivi fosse impossibile ottenere dalla paziente o dalla coppia progenitrice la firma del consenso corrisponente, e si possa dimostrare in maniera legale il procedimento realizzato al fine di ottenere il suddetto consenso senza ottenere la risposta richiesta, i pre-embrioni rimarranno a disposizione dei centri nei quali si trovano crioconservati,ç e potranno cosi destinarli secondo il loro criterio a qualsiasi destino sopra nominato, seguendo le stabilite norme di confidenzialità e anonimato e senza scopo di lucro.

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